Art. 15
Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti
In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti
1. Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione valuti, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, in che misura è possibile la risoluzione di un ente non facente parte di un gruppo senza presupporre:
a)
un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’;
b)
un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
c)
un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
La risoluzione di un ente s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è stabilito o di altri Stati membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile.
2. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.
3. La valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi del presente articolo è effettuata dall’autorità di risoluzione contestualmente e ai fini della preparazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’.
4. L’ABE elabora, previa consultazione del CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quali aspetti e criteri devono, a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’, essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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