Art. 128 · Cooperazione con l’ABE

Art. 128

Cooperazione con l’ABE

In vigore dal 15 mag 2014
Cooperazione con l’ABE Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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