Art. 12
Piani di risoluzione di gruppo
In vigore dal 15 mag 2014
Piani di risoluzione di gruppo
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Tali piani comprendono un piano di risoluzione dell’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione, che prevede sia la risoluzione a livello dell’impresa madre nell’Unione sia lo scorporo e la risoluzione delle filiazioni. Il piano di risoluzione di gruppo individua misure per la risoluzione:
a)
dell’impresa madre nell’Unione;
b)
delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate nell’Unione;
c)
delle entità di cui all’, lettere c) e d); e
d)
delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell’Unione, nel rispetto del titolo VI.
2. Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell’.
3. Il piano di risoluzione di gruppo:
a)
espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle le entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dell’impresa madre e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui all’, paragrafo3;
b)
esamina in che misura gli strumenti e poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo stabilite nell’Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l’acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;
c)
nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell’Unione;
d)
indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;
e)
definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che l’autorità di risoluzione a livello di gruppo intende adottare per la risoluzione di gruppo;
f)
indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i)
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’;
ii)
assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure
iii)
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell’, paragrafo 5, e dell’impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
4. La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo ai sensi dell’ avviene contestualmente alla preparazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità di detto articolo. Una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata in conformità dell’ è inclusa nel piano di risoluzione di gruppo.
5. Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.
6. L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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