Art. 118 · Modifiche della direttiva 2002/47/CE

Art. 118

Modifiche della direttiva 2002/47/CE

In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche della direttiva 2002/47/CE La direttiva 2002/47/CE è così modificata: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non si applicano alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), e al paragrafo 2, lettera d), oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE. (*5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;" 2) l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE La presente direttiva non pregiudica le direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE».
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