Art. 117
Modifiche della direttiva 2001/24/CE
In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche della direttiva 2001/24/CE
La direttiva 2001/24/CE è così modificata:
1)
all’ sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. La presente direttiva si applica inoltre alle imprese di investimento come definite all’, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e alle loro succursali ubicate in uno Stato membro diverso da quello della sede legale.
4. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione previsti nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), la presente direttiva si applica anche a enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE.
5. Gli della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’ della direttiva 2014/59/UE.
6. L’ della presente direttiva non si applica laddove si applichi l’ della direttiva 2014/59/UE.
(*2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."
(*3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
— «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;
— «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;
— «succursale»: una succursale secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
— «autorità competente»: un’autorità competente secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 o un’autorità di risoluzione ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE in relazione alle misure di riorganizzazione adottate in forza di tale direttiva;
— «amministratore»: la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;
— «autorità amministrative o giudiziarie»: le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione;
— «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti destinati a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un ente creditizio o di un’impresa di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una svalutazione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE;
— «liquidatore»: la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;
— «procedure di liquidazione»: le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro ai fini della realizzazione delle attività sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui tali procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo;
— «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
— «strumento»: uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 50, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
(*4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 349).»;"
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Accordi di netting
Fatti salvi gli della direttiva 2014/59/UE, gli accordi di netting sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.»;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Contratti di vendita con patto di riacquisto
Fatti salvi gli della direttiva 2014/59/UE e dell’ della presente direttiva, i contratti di vendita con patto di riacquisto sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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