Art. 113 · Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’ABE

Art. 113

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’ABE

In vigore dal 15 mag 2014
Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’ABE 1.   Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all’, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l’ABE in merito a tutte le sanzioni da loro irrogate a norma dell’, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. 2.   L’ABE gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell’ e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.
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