Art. 109
Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione
In vigore dal 15 mag 2014
Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione
1. Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato risponda:
a)
se si applica lo strumento del bail-in, dell’ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati ai fini dell’assorbimento delle perdite nell’ente a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nella portata del bail-in e svalutati nella stessa misura dei creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza; oppure
b)
se si applicano uno o più strumenti di risoluzione diversi dallo strumento del bail-in, dell’ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito qualora i depositanti protetti avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza.
In tutti i casi, la passività del sistema di garanzia dei depositi non supera l’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
Ove si applichi lo strumento del bail-in, al sistema di garanzia dei depositi non è richiesto di versare alcun contributo per le spese di ricapitalizzazione dell’ente o ente-ponte a norma dell’, paragrafo 1, lettera b).
Qualora una valutazione a norma dell’ stabilisca che il contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite nette che esso avrebbe subito se l’istituzione fosse stata liquidata secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all’.
2. Gli Stati membri garantiscono che la determinazione dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al presente articolo, paragrafo 1, ottemperi alle condizioni di cui all’.
3. Il contributo del sistema di garanzia dei depositi ai fini del paragrafo 1 è fornito in contante.
4. Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte non trasferita dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione, purché l’importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato previsto dall’ della direttiva 2014/49/UE.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in virtù di essi e siano successivamente svalutati a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l’ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.
In tutti i casi, la passività dei sistemi di garanzia dei depositi non supera l’ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo in forza dell’ della direttiva 2014/49/UE. Gli Stati membri possono, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario, stabilire una percentuale superiore al 50 %.
In ogni caso, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma della presente direttiva non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
Storico versioni
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