Art. 107 · Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo

Art. 107

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo

In vigore dal 15 mag 2014
Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo 1.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di una risoluzione di gruppo di cui all’ o all’, il meccanismo di finanziamento nazionale di ciascun ente che fa parte del gruppo contribuisca al finanziamento di tale risoluzione in conformità del presente articolo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo propone, previa consultazione delle autorità di risoluzione degli enti che fanno parte del gruppo e se necessario prima dell’avvio di un’azione di risoluzione, un piano di finanziamento nell’ambito del programma di risoluzione di gruppo previsto dagli . Il piano di finanziamento è concordato conformemente alla procedura decisionale di cui agli . 3.   Il piano di finanziamento include: a) una valutazione a norma dell’ in relazione alle entità del gruppo interessate; b) le perdite che devono essere rilevate da ciascuna entità del gruppo interessata al momento dell’impiego degli strumenti di risoluzione; c) per ciascuna entità del gruppo interessata, le perdite che subirebbe ciascuna classe di azionisti e creditori; d) eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositi sarebbero tenuti a fornire conformemente all’, paragrafo 1; e) il contributo complessivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e lo scopo e la forma del contributo; f) la base per il calcolo dell’importo che ciascun meccanismo di finanziamento nazionale degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate è tenuto a fornire come contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e); g) l’importo che il meccanismo di finanziamento nazionale dell’entità di ciascun gruppo interessato è tenuto a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e la forma di tali contributi; h) l’ammontare dei prestiti che i meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate contrarranno presso enti, enti finanziari e altri terzi a norma dell’; i) i tempi necessari per l’utilizzo dei meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono situate le entità del gruppo interessate, nel caso di una eventuale proroga. 4.   La base per la ripartizione del contributo di cui al paragrafo 3, lettera e), è coerente con il paragrafo 5 del presente articolo e con i principi fissati nel piano di risoluzione di gruppo conformemente all’, paragrafo 3, lettera f), salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento. 5.   Salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento, la base per il calcolo del contributo di ciascun meccanismo di finanziamento nazionale tiene conto in particolare dei seguenti elementi: a) la percentuale di attività ponderate per il rischio del gruppo, detenuta presso gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione; b) la percentuale di attività del gruppo detenuta presso gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione; c) la percentuale di perdite che hanno determinato l’esigenza della risoluzione del gruppo provenienti dalle entità del gruppo soggette alla vigilanza delle autorità competenti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione; e d) la percentuale delle risorse dei meccanismi di finanziamento di gruppo che, nell’ambito del piano di finanziamento, dovrebbero essere utilizzate per apportare un beneficio diretto alle entità del gruppo stabilite nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione. 6.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri prevedono in anticipo norme e procedure per assicurare che il rispettivo meccanismo di finanziamento nazionale possa versare immediatamente il proprio contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo. 7.   Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all’, prestiti o altre forme di sostegno da enti, enti finanziari o da altri terzi. 8.   Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento nazionali di loro competenza possano garantire i prestiti contratti dai meccanismi di finanziamento di gruppo in conformità del paragrafo 7. 9.   Gli Stati membri provvedono a che i proventi o utili derivanti dall’uso dei meccanismi di finanziamento di gruppo siano distribuiti ai meccanismi di finanziamento nazionali in funzione dei contributi versati da ciascuno di essi per il finanziamento della risoluzione a norma del paragrafo 2.
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