Art. 105 · Meccanismo di finanziamento alternativo

Art. 105

Meccanismo di finanziamento alternativo

In vigore dal 15 mag 2014
Meccanismo di finanziamento alternativo Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di finanziamento alternativo di loro competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti, enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell’ non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari ex post previsti nell’ non sono accessibili immediatamente o sufficienti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-105