Art. 104
Contributi straordinari ex post
In vigore dal 15 mag 2014
Contributi straordinari ex post
1. Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. Il pagamento di detti contributi straordinari ex post è ripartito fra gli enti in conformità delle regole stabilite all’, paragrafo 2.
L’ammontare dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell’importo annuale dei contributi stabilito a norma dell’.
2. Ai contributi raccolti a norma del presente articolo si applica l’, paragrafi da 4 a 8.
3. L’autorità di risoluzione può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente dei contributi straordinari ex post per il meccanismo di finanziamento della risoluzione laddove il pagamento di tali contributi metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente. Tale rinvio non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato su richiesta dell’ente. I contributi rinviati in forza del presente paragrafo sono pagati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla specifica delle circostanze e delle condizioni alle quali il pagamento dei contributi di un ente può essere rinviato in forza del paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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