Art. 103 · Contributi ex ante

Art. 103

Contributi ex ante

In vigore dal 15 mag 2014
Contributi ex ante 1.   Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell’, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell’Unione. 2.   I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro. Tali contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell’ente. 3.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’ possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell’, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. 4.   Gli Stati membri provvedono a che l’obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che i contributi siano versati integralmente. Gli Stati membri stabiliscono adeguati obblighi regolamentari di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo per assicurare il pagamento integrale dei contributi dovuti. Gli Stati membri provvedono a che vigano misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi. Gli Stati membri provvedono a che vigano misure per impedire elusioni, evasioni e abusi. 5.   Gli importi raccolti a norma del presente articolo sono impiegati soltanto per i fini previsti all’, paragrafo 1. 6.   Fatti salvi gli , possono confluire nei meccanismi di finanziamento le somme ottenute dall’ente soggetto a risoluzione o dall’ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro utile. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2,tenuto conto di tutti gli elementi seguenti: a) esposizione al rischio dell’ente, compresi l’importanza delle sue attività di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria; b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento della società e attività estremamente liquide non ipotecate; c) situazione finanziaria dell’ente; d) probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione; e) misura in cui l’ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato; f) complessità della struttura dell’ente e la sua possibilità di risoluzione; g) importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più Stati membri o dell’Unione; h) il fatto che l’ente partecipi a un IPS. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per specificare: a) gli obblighi di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo intesi ad assicurare il pagamento effettivo dei contributi, di cui al paragrafo 4; b) le misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi, di cui al paragrafo 4.
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