Art. 102 · Livello-obiettivo

Art. 102

Livello-obiettivo

In vigore dal 15 mag 2014
Livello-obiettivo 1.   Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1 % dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare. 2.   Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità dell’ sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti. Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 % dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE di tutti gli enti creditizi autorizzati nei rispettivi territori. 3.   Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell’ riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo e, nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati svalutati successivamente, a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni. I contributi regolari tengono debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo. 4.   Entro il 31 ottobre 2016 l’ABE presenta una relazione alla Commissione presentando raccomandazioni sul punto di riferimento adeguato per fissare il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione, in particolare segnalando se le passività complessive costituiscono una base più adeguata dei depositi protetti. 5.   In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta legislativa sulla base da adottare per il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione.
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