Art. 101 · Uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione

Art. 101

Uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione 1.   L’autorità di risoluzione può utilizzare i meccanismi di finanziamento istituiti in conformità dell’ ai fini seguenti e limitatamente a quanto necessario per garantire l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione: a) garantire le attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, di un ente-ponte o di un veicolo di gestione delle attività; b) erogare prestiti all’ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, a un ente-ponte o a un veicolo di gestione delle attività; c) acquistare attività dell’ente soggetto a risoluzione; d) versare contributi a un ente-ponte e a un veicolo di gestione delle attività; e) pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori conformemente all’; f) fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o della conversione di passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e l’autorità di risoluzione decida di escludere determinati creditori dall’ambito di applicazione del bail-in a norma dell’, paragrafi da 3 a 8; g) concedere prestiti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento secondo il disposto dell’; h) avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a g). I meccanismi di finanziamento possono essere utilizzati per avviare le azioni di cui al primo comma nei confronti dell’acquirente nel contesto dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. 2.   Il meccanismo di finanziamento della risoluzione non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), né per ricapitalizzare tale ente o entità. Qualora il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al meccanismo di finanziamento della risoluzione, si applicano i principi che disciplinano l’uso di tale meccanismo di cui all’.
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