Art. 2 · Obblighi degli organismi notificati

Art. 2

Obblighi degli organismi notificati

In vigore dal 16 apr 2014
Obblighi degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità a norma dell'articolo 9 della direttiva 2007/23/CE, tengono un registro degli articoli pirotecnici, per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o certificati di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o approvazioni del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H). Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'allegato. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al primo comma. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet. 2.   Se la notifica di un organismo di verifica della conformità è revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o all'autorità competente dello Stato membro interessato.
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