Art. 9 · Sanzioni per le persone giuridiche

Art. 9

Sanzioni per le persone giuridiche

In vigore dal 16 apr 2014
Sanzioni per le persone giuridiche Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell’ sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali: a) l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività d’impresa; c) l’assoggettamento a controllo giudiziario; d) provvedimenti giudiziari di liquidazione; e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
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