Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito nell’, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
2) «contratto a pronti su merci»: un contratto a pronti su merci quale definito nell’, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;
3) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
4) «informazione privilegiata»: l’informazione contemplata dall’, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;
5) «quota di emissione»: la quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
6) «indice di riferimento (benchmark)»: l’indice di riferimento (benchmark) quale definito nell’, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;
7) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa dall’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’ del regolamento (UE) n. 596/2014;
8) «stabilizzazione»: la stabilizzazione quale definita nell’, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
9) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito nell’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
10) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: il sistema multilaterale di negoziazione quale definito nell’, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
11) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: il sistema organizzato di negoziazione quale definito nell’, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
12) «sede di negoziazione (trading venue)»: la sede di negoziazione (trading venue) quale definita nell’, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
13) «prodotto energetico all’ingrosso»: il prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
14) «emittente»: l’emittente quale definito nell’, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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