Art. 11 · Formazione

Art. 11

Formazione

In vigore dal 16 apr 2014
Formazione Fatta salva l’indipendenza dell’autorità giudiziaria e le differenze nella sua organizzazione all’interno dell’Unione, gli Stati membri impongono ai soggetti responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini di provvedere a una formazione adeguata riguardo agli obiettivi della presente direttiva.
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