Art. 3 · Definizione di una norma europea

Art. 3

Definizione di una norma europea

In vigore dal 16 apr 2014
Definizione di una norma europea 1.   La Commissione chiede al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica («norma europea sulla fatturazione elettronica»). La Commissione richiede che la norma europea sulla fatturazione elettronica rispetti almeno i criteri seguenti: — sia tecnologicamente neutrale, — sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica, — tenga conto dell'esigenza di tutela dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE, di un approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione e dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità, — sia coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE, — consenta l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed efficienti in termini di costi, — tenga conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sub-centrali, — sia adeguata all'utilizzo nelle transazioni commerciali tra imprese. La Commissione chiede a detto competente organismo europeo di normazione di fornire un elenco contenente un numero limitato di sintassi che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, adeguate corrispondenze sintattiche e linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione al fine di facilitare l'uso di tale norma. Le richieste sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Nel quadro del lavoro di elaborazione della norma da parte del competente organismo europeo di normazione e nell'ambito del calendario individuato al paragrafo 2, la norma è sottoposta a verifica ai fini dell'applicazione pratica da parte dell'utente finale. La Commissione mantiene la responsabilità globale della verifica e garantisce che, durante l'esecuzione della stessa, si tenga particolarmente conto del rispetto dei criteri di praticità, facilità d'uso e possibili costi di attuazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del test. 2.   Se la norma europea sulla fatturazione elettronica, elaborata conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1, soddisfa i requisiti ivi contenuti e se è stata completata la fase di verifica di cui al paragrafo 1, quinto comma, la Commissione pubblica il riferimento alla norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'elenco di un numero limitato di sintassi redatto conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1. Tale pubblicazione è ultimata entro il 27 maggio 2017.
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