Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni seguenti: 1)   «fattura elettronica»: una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica; 2)   «elementi essenziali di una fattura elettronica»: serie di componenti informative essenziali che devono figurare in una fattura elettronica per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera, comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica; 3)   «modello semantico dei dati»: una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano gli elementi essenziali di una fattura elettronica; 4)   «sintassi»: il linguaggio o il dialetto leggibile da una macchina usato per rappresentare gli elementi dei dati contenuti in una fattura elettronica; 5)   «corrispondenze sintattiche»: linee guida relative alle modalità con cui un modello semantico di dati di una fattura elettronica potrebbe essere rappresentato nelle diverse sintassi; 6)   «amministrazioni aggiudicatrici»: amministrazioni aggiudicatrici come definite all', punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all', paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE; 7)   «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali come definite all', paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/24/UE; 8)   «centrale di committenza»: centrale di committenza come definita all', paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE; 9)   «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all', punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE e all', paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE; 10)   «norma internazionale»: una norma internazionale come definita all', punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 11)   «norma europea»: una norma europea come definita all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Storico versioni

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