Art. 5 · Dialogo

Art. 5

Dialogo

In vigore dal 16 apr 2014
Dialogo Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri favoriscono il dialogo con le parti sociali e con le pertinenti organizzazioni non governative che, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le restrizioni e gli ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione e la discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:54:oj#art-5