Art. 3 · Tutela dei diritti

Art. 3

Tutela dei diritti

In vigore dal 16 apr 2014
Tutela dei diritti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti, comprese, ove lo ritengano opportuno, a procedure di conciliazione, possano accedere a procedimenti giudiziari finalizzati all'attuazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 45 TFUE e degli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, tutti i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che ritengano di aver subito o di subire restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o che si considerino lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto in cui si asserisce si siano verificati la restrizione e l'ostacolo o la discriminazione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni, comprese le parti sociali, o altri soggetti giuridici che abbiano, secondo i criteri stabiliti dalla loro legislazione, dalle loro prassi o dai loro contratti collettivi nazionali, un legittimo interesse a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano avviare, per conto o a sostegno di un lavoratore dell'Unione e dei suoi familiari, con la loro approvazione, qualsiasi procedimento giudiziario e/o amministrativo finalizzato all'attuazione dei diritti di cui all'. 3.   Il paragrafo 2 si applica fatti salvi altre competenze e altri diritti collettivi di parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, se del caso, compreso il diritto di agire in nome di un interesse collettivo, ai sensi della legislazione o delle prassi nazionali. 4.   Il paragrafo 2 si applica fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. 5.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali relative ai termini per l'attuazione dei diritti di cui all'. Nondimeno, tali termini nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di detti diritti. 6.   Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le misure necessarie per proteggere i lavoratori dell'Unione da trattamenti o conseguenze sfavorevoli risultanti da reclami o azioni giudiziarie volti ad ottenere il rispetto dei diritti di cui all'.
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