Art. 4 · Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software

Art. 4

Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software

In vigore dal 16 apr 2014
Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software 1.   I fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono agli Stati membri e alla Commissione informazioni sulla conformità delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali di cui all'. Dette informazioni sono il risultato di una valutazione della conformità realizzata conformemente all' e sono fornite sotto forma di dichiarazione di conformità comprendente gli elementi di cui all'allegato VI. A seconda delle combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software, le informazioni identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e sono continuamente aggiornate. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità operative della messa a disposizione delle informazioni sulla conformità applicabili alle categorie e alle classi specificate dagli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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