Art. 31 · Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

Art. 31

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 16 apr 2014
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato. La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione. 2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede ad aggiornare l'elenco.
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