Art. 21 · Documentazione tecnica

Art. 21

Documentazione tecnica

In vigore dal 16 apr 2014
Documentazione tecnica 1.   La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V. 2.   La documentazione tecnica è preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed è continuamente aggiornata. 3.   La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo. 4.   Se la documentazione tecnica non è conforme ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti a garantire la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all', l'autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un organismo riconosciuto dall'autorità di vigilanza del mercato entro un termine specifico al fine di verificare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
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