Art. 20 · Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato

Art. 20

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato

In vigore dal 16 apr 2014
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato 1.   La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che ciò non sia possibile o necessario a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 2.   La marcatura CE è apposta sull'apparecchiatura radio prima della sua immissione sul mercato. 3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV. Il numero di identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza della marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:53:oj#art-20