Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 apr 2014
La direttiva 2011/92/UE è così modificata: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente: «g) “valutazione dell'impatto ambientale”: un processo comprendente: i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, di cui all', paragrafi 1 e 2; ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7; iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell', paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7; iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi.»; c) il paragrafo 4 è soppresso. 2) L' è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti progetti sono definiti dall'. 2.   La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. 3.   Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*1) e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni. Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione. Secondo la procedura comune di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per prevedere in un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione. La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE. (*1)  Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, 22.7.1992, pag. 7)." (*2)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, 26.1.2010, pag. 7).»;" b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Fatto salvo l'articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.»; 3) l' è sostituito dal seguente: « 1.   La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: a) popolazione e salute umana; b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; c) territorio, suolo, acqua, aria e clima; d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d). 2.   Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.»; 4) l' è così modificato: a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5. 4.   Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   L'autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. La determinazione è resa pubblica e: a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III; ovvero b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente. 6.   Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista.»; 5) all', i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno: a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente: c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente; d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale. 2.   Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto. 3.   Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità: a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.»; 6) l'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.»; b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita da quanto segue: «2.   Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all', paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per: a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.»; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all', paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.»; 7) l'articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all', paragrafo 2, per il progetto in questione.»; 8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.»; 9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis 1.   La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni: a) la conclusione motivata di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto iv); b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 2.   La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto. 3.   Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all', paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo. 4.   Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole. 6.   Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all', paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»; 10) all'articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3: a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi e 2; b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 7.»; 11) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»; 12) all'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.»; 13) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.»; 14) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati membri informano la Commissione, ove tali informazioni siano disponibili, in merito a: a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10; b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati I e II; c) il numero di progetti di cui all'allegato II sottoposti ad una determinazione a norma dell', paragrafo 2; d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale; e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, inclusi gli effetti dell'applicazione della presente direttiva alle piccole e medie imprese.»; 15) gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come stabilito dall'allegato della presente direttiva.
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