Art. 1 · Modifiche della direttiva 2003/71/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2003/71/CE

In vigore dal 16 apr 2014
Modifiche della direttiva 2003/71/CE La direttiva 2003/71/CE è modificata come segue: 1) all', paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori, depositate presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e comunicate da tale autorità competente all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento dell'offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica tali condizioni definitive all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In tali casi si applica l', paragrafo 1, lettera a).»; 2) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da includere mediante riferimento. L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 3) all'articolo 13, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione all'approvazione del prospetto, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per l'approvazione del prospetto e le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini. L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 4) all'articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alla pubblicazione del prospetto di cui ai paragrafi da 1 a 4. L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 5) all'articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e di specificare le disposizioni di cui al paragrafo 4. L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 6) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 31 bis Personale e risorse dell'AESFEM L'AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei poteri e compiti a essa conferiti dalla presente direttiva e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:51:oj#art-1