Art. 8 · Recepimento

Art. 8

Recepimento

In vigore dal 16 apr 2014
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2018, ovvero garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni richieste mediante accordo. Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie che permettano loro di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:50:oj#art-8