Art. 7 · Requisiti minimi e non-regressione

Art. 7

Requisiti minimi e non-regressione

In vigore dal 16 apr 2014
Requisiti minimi e non-regressione 1.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle fissate nella presente direttiva in materia di acquisizione di diritti pensionistici complementari per i lavoratori, di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori in uscita nonché del diritto all'informazione per gli iscritti attivi e i beneficiari differiti. 2.   Il recepimento della presente direttiva non deve in alcun caso costituire motivo di riduzione dei diritti esistenti per l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari o del diritto all'informazione degli iscritti attivi o dei beneficiari negli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:50:oj#art-7