Art. 5 · Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso

Art. 5

Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso

In vigore dal 16 apr 2014
Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso 1.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati. Il valore iniziale dei diritti in questione ai fini del paragrafo 2 viene calcolato nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro del lavoratore in uscita. 2.   Gli Stati membri, considerata la natura delle norme e della prassi del regime pensionistico, adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici in sospeso dei lavoratori in uscita e dei loro superstiti o il valore corrispondente siano in linea con il valore dei diritti degli iscritti attivi, o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o siano trattati in altri modi ritenuti equi, quali: a) se i diritti pensionistici maturati nel regime pensionistico complementare danno titolo alla liquidazione di un importo nominale, mediante il mantenimento del valore nominale dei diritti pensionistici in sospeso; b) se il valore dei diritti pensionistici maturati varia nel tempo, mediante l'adeguamento del valore dei diritti a pensione in sospeso mediante l'applicazione: i) di un tasso d'interesse integrato nel regime pensionistico complementare; o ii) di un utile sul capitale investito derivato dal regime pensionistico complementare; o c) se il valore dei diritti pensionistici maturati in sospeso è adattato, per esempio in funzione del tasso di inflazione o del livello salariale, mediante il conseguente adeguamento del valore dei diritti pensionistici in sospeso, fatto salvo un limite proporzionale definito dal diritto nazionale o convenuto dalle parti sociali. 3.   Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non mantenere i diritti pensionistici maturati di un lavoratore in uscita, ma di procedere al pagamento, con il consenso informato del lavoratore, compresi gli oneri applicabili, di un capitale equivalente al valore dei diritti pensionistici maturati dal lavoratore in uscita, purché il valore dei diritti a pensione maturati non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro informa la Commissione del limite applicato. 4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.
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