Art. 4 · Condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di regimi pensionistici complementari

Art. 4

Condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di regimi pensionistici complementari

In vigore dal 16 apr 2014
Condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di regimi pensionistici complementari 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a) se è applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i tre anni per i lavoratori in uscita; b) se è prevista un'età minima per l'acquisizione dei diritti a pensione, questa non sia superiore a 21 anni per i lavoratori in uscita; e c) se un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore in uscita, la somma dei contributi versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.
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