Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «pensione complementare», la prestazione per pensionamento prevista dalle norme di un regime pensionistico complementare istituito in conformità del diritto e delle prassi nazionali; b) «regime pensionistico complementare», qualsiasi regime pensionistico aziendale o professionale istituito conformemente al diritto e alle prassi nazionali e collegato a un rapporto di lavoro, inteso a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori dipendenti; c) «iscritti attivi», lavoratori che, a motivo del loro attuale rapporto di lavoro hanno o possono avere diritto, una volta soddisfatte le condizioni di acquisizione, a una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare; d) «periodo di attesa», il periodo di occupazione, richiesto dalla legislazione nazionale o dalle norme di un regime pensionistico complementare o dal datore di lavoro, prima che il lavoratore maturi il diritto di iscriversi a un regime; e) «periodo di acquisizione», il periodo di iscrizione attiva a un regime, necessario conformemente al diritto nazionale o alle norme di un regime pensionistico complementare per acquisire il diritto alla pensione complementare accumulata; f) «diritti pensionistici maturati», qualsiasi diritto alla pensione complementare accumulata ottenuto dopo aver soddisfatto le condizioni di acquisizione conformemente alle norme di un regime pensionistico complementare e, se del caso, al diritto nazionale; g) «lavoratore in uscita», un iscritto attivo il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e il quale si sposta tra Stati membri; h) «beneficiario differito», un ex iscritto attivo che abbia maturato diritti pensionistici nell'ambito di un regime pensionistico complementare e che non percepisca ancora una pensione complementare da tale regime; i) «diritti a pensione in sospeso», diritti pensionistici maturati e mantenuti nel regime in cui sono stati maturati da un beneficiario differito; j) «valore dei diritti pensionistici in sospeso», il valore in capitale dei diritti pensionistici calcolato conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.
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