Art. 8 · Rimborso

Art. 8

Rimborso

In vigore dal 16 apr 2014
Rimborso 1.   Gli SGD assicurano che l’importo rimborsabile sia disponibile entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera b). 2.   Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, gli Stati membri possono stabilire i seguenti periodi di rimborso fino a: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023; 3.   Gli Stati membri possono decidere che i depositi di cui all’, paragrafo 3, sono soggetti a un periodo di rimborso più lungo, che non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente trae la conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o in cui un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera b). 4.   Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora gli SGD non possano rendere disponibile l’importo rimborsabile entro sette giorni lavorativi, gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del costo della vita entro cinque giorni lavorativi da una richiesta. Gli SGD rendono disponibili solo gli opportuni importi di cui al primo comma sulla base di dati forniti dall’SGD o dall’ente creditizio. Gli opportuni importi di cui al primo comma sono dedotti dall’importo rimborsabile di cui all’. 5.   Il rimborso di cui ai paragrafi 1 e 4 può essere differito se: a) vi è incertezza in merito al diritto di una persona a ricevere il rimborso o se il deposito è oggetto di una controversia legale; b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da governi nazionali o da organismi internazionali; c) in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, se non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente); d) se l’importo da rimborsare è considerato parte di un saldo temporaneamente elevato quale definito all’, paragrafo 2; o e) se l’importo da rimborsare deve essere pagato dal sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro ospitante conformemente all’, paragrafo 2. 6.   L’importo rimborsabile è messo a disposizione senza che sia necessario presentare una richiesta a un SGD. A tal fine l’ente creditizio trasmette le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti non appena richiesto dall’SGD. 7.   Qualsiasi corrispondenza tra l’SGD e il depositante è redatta: a) nella lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che l’ente creditizio presso cui si trova il deposito coperto utilizza per le comunicazioni con il depositante; o b) nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito coperto. Se un ente creditizio opera direttamente in un altro Stato membro senza aver stabilito succursali, le informazioni sono fornite nella lingua scelta dal depositante al momento dell’apertura del conto. 8.   In deroga al termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora un depositante, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, l’SGD può sospendere i pagamenti relativi al depositante in questione in attesa della sentenza del tribunale. 9.   Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi che deriverebbero all’SGD da tale rimborso.
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