Art. 4
Riconoscimento ufficiale, appartenenza a un sistema e vigilanza
In vigore dal 16 apr 2014
Riconoscimento ufficiale, appartenenza a un sistema e vigilanza
1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più SGD.
Ciò non preclude la fusione di SGD di Stati membri diversi né l’istituzione di SGD transfrontalieri. L’approvazione di tali SGD transfrontalieri, ovvero risultato di una fusione, si ottiene presso gli Stati membri in cui sono istituiti gli SGD in questione.
2. Un sistema istituito per contratto di cui all’, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se è conforme alla presente direttiva.
Un sistema di tutela istituzionale può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se soddisfa i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se è conforme alla presente direttiva.
3. Un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro ai sensi dell’ della direttiva 2013/36/UE non accetta depositi a meno che non sia membro di un sistema ufficialmente riconosciuto nel suo Stato membro d’origine ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD, l’inottemperanza è notificata immediatamente alle autorità competenti le quali, in cooperazione con l’SGD, adottano prontamente le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l’ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.
5. Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 4 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell’ente creditizio, l’SGD può, fatto salvo il diritto nazionale e l’espresso consenso delle autorità competenti, notificare con almeno un mese di anticipo la propria intenzione di escludere l’ente creditizio dall’SGD. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dall’SGD. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l’ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi a esso incombenti, l’SGD esclude l’ente creditizio.
6. I depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio è escluso dall’SGD restano coperti da tale SGD.
7. Le autorità designate vigilano continuativamente sugli SGD di cui all’ per accertarsi che rispettino la presente direttiva.
Gli SGD transfrontalieri sono vigilati da rappresentanti delle autorità designate degli Stati membri in cui sono autorizzati gli enti creditizi affiliati.
8. Gli Stati membri assicurano che un SGD, in qualunque momento e su richiesta di quest’ultimo, riceva dai loro membri tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, compresi i contrassegni di cui all’, paragrafo 4.
9. Gli SGD assicurano la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei depositanti. Il trattamento di tali dati è effettuato ai sensi della direttiva 95/46/CE.
10. Gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino regolarmente prove di stress dei loro meccanismi e che gli SGD siano informati al più presto qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione di un SGD.
Tali prove hanno luogo almeno ogni tre anni o più frequentemente, ove appropriato. La prima è effettuata entro il 3 luglio 2017.
In base ai risultati delle prove di stress, almeno ogni cinque anni l’ABE svolge esami tra pari conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di esaminare la resilienza degli SGD. Quando scambiano informazioni con l’ABE, gli SGD sono soggetti all’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 70 di detto regolamento.
11. Gli SGD utilizzano le informazioni necessarie per eseguire le prove di stress dei loro meccanismi solo per l’esecuzione di tali prove e non sono tenute più a lungo di quanto sia necessario a tal fine.
12. Gli Stati membri assicurano che i loro SGD abbiano istituito pratiche di governance sane e trasparenti. Gli SGD presentano una relazione annuale d’attività.
Storico versioni
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