Art. 19
Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni transitorie
1. Quando taluni depositi o categorie di depositi o altri strumenti cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dagli SGD dopo il recepimento della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi e altri strumenti che hanno una data di scadenza iniziale siano coperti fino alla data di scadenza iniziale se sono stati aperti o emessi anteriormente al 2 luglio 2014.
2. Gli Stati membri assicurano che i depositanti siano informati circa i depositi o le categorie di depositi o altri strumenti che non saranno più coperti da un SGD dopo il 3 luglio 2015.
3. Fino al primo raggiungimento del livello-obiettivo, gli Stati membri possono applicare le soglie di cui all’, paragrafo 5, relativamente ai mezzi finanziari disponibili.
4. In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri che, al 1o gennaio 2008, prevedevano un livello di copertura compreso tra 100 000 EUR e 300 000 EUR, possono riapplicare tale livello di copertura più elevato fino al 31 dicembre 2018. In tal caso, il livello-obiettivo e i contributi degli enti creditizi sono adeguati di conseguenza.
5. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che illustri come gli SGD operanti nell’Unione possano cooperare attraverso un sistema europeo per prevenire i rischi derivanti da attività transfrontaliere e proteggere i depositi da tali rischi.
6. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, con l’assistenza dell’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione della presente direttiva. Tale relazione dovrebbe esaminare in particolare:
a)
il livello-obiettivo sulla base dei depositi coperti, valutando la pertinenza della percentuale stabilita, tenendo conto del fallimento degli enti creditizi nell’Unione nel passato;
b)
l’impatto delle misure alternative utilizzate ai sensi dell’, paragrafo 3, sulla tutela dei depositanti e la coerenza con la corretta procedura di liquidazione nel settore bancario;
c)
l’impatto sulla diversità dei modelli bancari;
d)
l’adeguatezza dell’attuale livello di copertura per i depositanti; e
e)
se le questioni di cui al presente comma siano state affrontate in maniera tale da mantenere comunque elevata la tutela dei depositanti.
Entro il 3 luglio 2019, l’ABE riferisce alla Commissione circa i modelli di calcolo e la loro pertinenza per il rischio operativo dei membri. Nella relazione l’ABE tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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