Art. 17
Elenco degli enti creditizi autorizzati
In vigore dal 16 apr 2014
Elenco degli enti creditizi autorizzati
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel comunicare all’ABE le autorizzazioni ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti indichino a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.
2. Quando pubblica e aggiorna l’elenco degli enti creditizi autorizzati ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l’ABE indica a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.
Storico versioni
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