Art. 14
Cooperazione all’interno dell’Unione
In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione all’interno dell’Unione
1. Gli SGD si applicano ai depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi membri in altri Stati membri.
2. I depositanti delle succursali istituite da enti creditizi in un altro Stato membro sono rimborsati da un SGD nello Stato membro ospitante per conto dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro ospitante effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro ospitante non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro di origine fornisce i fondi necessari prima del rimborso e risarcisce l’SGD dello Stato membro ospitante di tutti i costi sostenuti.
L’SGD dello Stato membro ospitante informa inoltre i depositanti interessati per conto dell’SGD dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto dell’SGD dello Stato membro di origine.
3. Se un ente creditizio cessa di essere membro di un SGD e diventa membro di un altro SGD, i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’, paragrafo 8, sono trasferiti all’altro SGD. Tale disposizione non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un SGD a norma dell’, paragrafo 5.
Se alcune delle attività di un ente creditizio sono trasferite a un altro Stato membro, divenendo in tal modo soggette a un altro SGD, i contributi di tale ente creditizio, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’, paragrafo 8, versati durante i 12 mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti.
4. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafi 8 e 10, con quelli degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.
Se un ente creditizio intende trasferirsi da un SGD a un altro, conformemente alla presente direttiva, notifica la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo. Durante tale periodo l’ente creditizio è ancora tenuto a contribuire al proprio SGD originario, ai sensi dell’, in termini di finanziamenti ex ante ed ex post.
5. Al fine di facilitare l’efficace collaborazione tra gli SGD, in particolare in ordine al presente articolo e all’, gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate dispongono di accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti fissati nell’, paragrafo 9.
L’autorità designata informa l’ABE dell’esistenza e del tenore di tali accordi e l’ABE può emanare pareri conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se le autorità designate o gli SGD non riescono a raggiungere un accordo o vi è una disputa circa l’interpretazione di un accordo, entrambe le parti, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, possono deferire la questione all’ABE, la quale agisce conformemente a tale articolo.
L’assenza di tali accordi non influisce sui diritti dei depositanti di cui all’, paragrafo 1, o degli enti creditizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Gli Stati membri provvedono a istituire le procedure necessarie per consentire agli SGD di condividere le informazioni e comunicare in modo efficace con altri SGD, con gli enti creditizi loro affiliati e con le autorità competenti e designate sia all’interno della loro giurisdizione sia con altre agenzie su base transfrontaliera, laddove appropriato.
7. L’ABE e le autorità competenti e designate cooperano tra di loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Gli Stati membri informano la Commissione e l’ABE circa l’identità della loro autorità designata entro il 3 luglio 2015.
8. L’ABE coopera con il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) sull’analisi del rischio sistemico relativamente agli SGD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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