Art. 13 · Calcolo dei contributi agli SGD

Art. 13

Calcolo dei contributi agli SGD

In vigore dal 16 apr 2014
Calcolo dei contributi agli SGD 1.   I contributi agli SDG di cui all’ sono basati sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri. Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio che sono disciplinati dal diritto interno. Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD. Gli Stati membri possono acconsentire a che l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente affiliati all’organismo centrale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l’organismo centrale e gli enti a esso affiliati su una base consolidata. Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall’importo dei loro depositi coperti. 2.   Gli SGD possono utilizzare i propri metodi basati sul rischio per determinare e calcolare i contributi basati sul rischio dei loro membri. Il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio dei membri e tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici. Tali metodi alternativi possono altresì prendere in considerazione l’attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l’adeguatezza patrimoniale, la qualità dell’attivo e la liquidità. Ciascun metodo è approvato dall’autorità competente in cooperazione con l’autorità designata. L’ABE è informata circa i metodi approvati. 3.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i metodi di calcolo dei contributi agli SGD conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. In particolare, include una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari. Entro il 3 luglio 2017, e successivamente almeno ogni cinque anni, l’ABE procede a una verifica degli orientamenti sui metodi basati sul rischio o sui metodi propri alternativi basati sul rischio applicati dagli SGD.
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