Art. 12
Concessione di prestiti tra SGD
In vigore dal 16 apr 2014
Concessione di prestiti tra SGD
1. Gli Stati membri possono autorizzare gli SGD a concedere prestiti ad altri SGD all’interno dell’Unione, su base volontaria, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’SGD mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’, paragrafo 1, a causa della mancanza dei mezzi finanziari disponibili di cui all’;
b)
l’SGD mutuatario abbia fatto ricorso ai contributi straordinari di cui all’, paragrafo 8;
c)
l’SGD mutuatario abbia assunto l’impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare i diritti a norma dell’, paragrafo 1;
d)
l’SGD mutuatario non sia attualmente soggetto all’obbligo di rimborsare un prestito ad altri SGD a norma del presente articolo;
e)
l’SGD mutuatario indichi l’importo di denaro richiesto;
f)
l’importo totale preso a prestito non superi lo 0,5 % dei depositi coperti dell’SGD mutuatario;
g)
l’SGD mutuatario informi immediatamente l’ABE e indichi le ragioni per cui le condizioni di cui al presente punto sono soddisfatte e l’importo di denaro richiesto.
2. Il prestito è soggetto alle seguenti condizioni:
a)
l’SGD mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Può rimborsarlo in quote annuali. Gli interessi sono dovuti solo al momento del rimborso;
b)
il tasso di interesse fissato deve essere almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo del credito;
c)
l’SGD mutuante deve informare l’ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.
3. Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dall’SGD mutuatario siano sufficienti per rimborsare l’importo preso a prestito e ristabilire il livello-obiettivo quanto prima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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