Art. 12 · Concessione di prestiti tra SGD

Art. 12

Concessione di prestiti tra SGD

In vigore dal 16 apr 2014
Concessione di prestiti tra SGD 1.   Gli Stati membri possono autorizzare gli SGD a concedere prestiti ad altri SGD all’interno dell’Unione, su base volontaria, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’SGD mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’, paragrafo 1, a causa della mancanza dei mezzi finanziari disponibili di cui all’; b) l’SGD mutuatario abbia fatto ricorso ai contributi straordinari di cui all’, paragrafo 8; c) l’SGD mutuatario abbia assunto l’impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare i diritti a norma dell’, paragrafo 1; d) l’SGD mutuatario non sia attualmente soggetto all’obbligo di rimborsare un prestito ad altri SGD a norma del presente articolo; e) l’SGD mutuatario indichi l’importo di denaro richiesto; f) l’importo totale preso a prestito non superi lo 0,5 % dei depositi coperti dell’SGD mutuatario; g) l’SGD mutuatario informi immediatamente l’ABE e indichi le ragioni per cui le condizioni di cui al presente punto sono soddisfatte e l’importo di denaro richiesto. 2.   Il prestito è soggetto alle seguenti condizioni: a) l’SGD mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Può rimborsarlo in quote annuali. Gli interessi sono dovuti solo al momento del rimborso; b) il tasso di interesse fissato deve essere almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo del credito; c) l’SGD mutuante deve informare l’ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito. 3.   Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dall’SGD mutuatario siano sufficienti per rimborsare l’importo preso a prestito e ristabilire il livello-obiettivo quanto prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:49:oj#art-12