Art. 11 · Uso dei fondi

Art. 11

Uso dei fondi

In vigore dal 16 apr 2014
Uso dei fondi 1.   I mezzi finanziari di cui all’ sono usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva. 2.   I mezzi finanziari di un SGD sono utilizzati per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. L’autorità di risoluzione determina, sentito l’SGD, l’importo di cui quest’ultimo è responsabile. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare un SGD a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE; b) gli SGD sono dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l’esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati; c) i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale degli SGD; d) l’utilizzo di misure alternative da parte dell’SGD è subordinato a obblighi a carico dell’ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte dell’SGD; e) l’utilizzo di misure alternative da parte dell’SGD è subordinato a impegni da parte dell’ente creditizio che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l’accesso ai depositi coperti; f) l’autorità competente conferma nella sua valutazione la capacità dell’ente creditizio affiliato di pagare i contributi straordinari ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. L’SGD consulta l’autorità di risoluzione e l’autorità competente in merito alle misure e alle condizioni imposte all’ente creditizio. 4.   Le misure alternative di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono applicate qualora l’autorità competente, sentita l’autorità di risoluzione, ritenga che sussistano le condizioni per un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. 5.   Se i mezzi finanziari disponibili sono utilizzati ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all’SGD i mezzi utilizzati per le misure alternative, se necessario sotto forma di contributi straordinari, qualora: a) si presenti la necessità di rimborsare i depositanti e i mezzi finanziari disponibili dell’SGD siano inferiori a due terzi del livello-obiettivo; b) i mezzi finanziari disponibili risultino inferiori al 25 % del livello-obiettivo. 6.   Gli Stati membri possono decidere che i mezzi finanziari disponibili possono essere utilizzati anche per finanziare misure volte a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei libretti di deposito, nel contesto in procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dall’SGD non superino l’importo netto dell’indennizzo dei depositanti coperti presso l’ente creditizio interessato.
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