Art. 10 · Contenuti e metodi dei controlli tecnici su strada

Art. 10

Contenuti e metodi dei controlli tecnici su strada

In vigore dal 3 apr 2014
Contenuti e metodi dei controlli tecnici su strada 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i veicoli selezionati a norma dell’ siano sottoposti a un controllo tecnico su strada iniziale. In ogni controllo tecnico su strada iniziale svolto su un veicolo, l’ispettore: a) controlla l’ultimo certificato di revisione e l’ultima relazione relativa a un controllo tecnico su strada, se disponibili, tenuti a bordo o le relative attestazioni elettroniche a norma dell’, paragrafo 1; b) procede a una valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo; c) può procedere a una valutazione visiva della fissazione del carico del veicolo a norma dell’; d) può effettuare controlli tecnici mediante qualsiasi metodo ritenuto appropriato. Tali controlli tecnici possono essere effettuati per motivare la decisione di sottoporre il veicolo a un controllo tecnico su strada più approfondito o per chiedere che le carenze siano rettificate senza indugio ai sensi dell’, paragrafo 1. L’ispettore verifica che siano state rettificate eventuali carenze riportate nella precedente relazione di controllo su strada. 2.   In base al risultato del controllo iniziale, l’ispettore decide se il veicolo o il suo rimorchio debbano essere sottoposti a un controllo su strada più approfondito. 3.   Un controllo tecnico su strada più approfondito riguarda gli elementi elencati all’allegato II che sono considerati necessari e pertinenti, tenendo conto in particolare della sicurezza di freni, pneumatici, ruote e telaio e degli effetti nocivi, e i metodi raccomandati applicabili al controllo di tali elementi. 4.   Qualora il certificato di revisione o una relazione di controllo su strada dimostri che uno degli ambiti di cui all’allegato II è stato oggetto di un controllo durante i tre mesi precedenti, l’ispettore non lo controlla se non è motivato a farlo da un’evidente carenza.
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