Art. 6
Oggetto e metodi del controllo
In vigore dal 3 apr 2014
Oggetto e metodi del controllo
1. Per le categorie di veicoli rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva, con l’eccezione delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e, con motore di cilindrata superiore a 125 cm3, gli Stati membri assicurano che il controllo tecnico riguardi almeno le aree di cui all’allegato I, punto 2.
2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi di cui all’allegato I, punto 3, utilizzando il metodo raccomandato o equivalente approvato dall’autorità competente applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell’allegato I, punto 3. Il controllo può comprendere anche una verifica della conformità delle rispettive parti e componenti del veicolo in questione alle caratteristiche ambientali e di sicurezza obbligatorie che erano in vigore al momento dell’omologazione o, se del caso, al momento dell’ammodernamento.
È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e le attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso di strumenti per smontare o rimuovere parti del veicolo.
3. Per le categorie di veicoli L3e, L4e, L5e e L7e, con motore di cilindrata superiore a 125 cm3, gli Stati membri determinano le aree, gli elementi e i metodi appropriati di controllo.
Storico versioni
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