Art. 5 · Data e frequenza dei controlli

Art. 5

Data e frequenza dei controlli

In vigore dal 3 apr 2014
Data e frequenza dei controlli 1.   I veicoli sono soggetti a un controllo tecnico almeno entro i seguenti intervalli, fatto salvo il periodo di flessibilità applicato negli Stati membri a norma del paragrafo 3: a) veicoli delle categorie M1 e N1: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni; b) veicoli della categoria M1 utilizzati come taxi o ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno; c) veicoli di categoria T5 utilizzati soprattutto su strade pubbliche per finalità di trasporto di merci su strada: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni. 2.   Gli Stati membri stabiliscono intervalli appropriati entro i quali i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e, con motore di cilindrata superiore a 125 cm3, devono essere sottoposti a controllo tecnico. 3.   Gli Stati membri o l’autorità competente possono fissare il periodo ragionevole durante il quale deve essere effettuato il controllo tecnico senza superare gli intervalli di cui al paragrafo 1. 4.   Indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato l’ultimo controllo tecnico, lo Stato membro o l’autorità competente interessati possono chiedere che un veicolo sia sottoposto a un controllo tecnico prima delle date di cui ai paragrafi 1 e 2, nei seguenti casi: — dopo un incidente che pregiudichi le principali componenti rilevanti ai fini della sicurezza come ruote, sospensioni, zone di deformazione, sistemi airbag, sterzo o freni, — quando i sistemi e componenti ambientali e di sicurezza del veicolo siano stati alterati o modificati, — quando è cambiato l’intestatario di una carta di circolazione di un veicolo, — quando il veicolo ha raggiunto un chilometraggio di 160 000 km, — qualora la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.
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