Art. 4
Responsabilità
In vigore dal 3 apr 2014
Responsabilità
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i veicoli immatricolati nel suo territorio siano sottoposti a un controllo periodico a norma della presente direttiva effettuato da centri di controllo autorizzati dallo Stato membro nel quale tali veicoli sono immatricolati.
2. I controlli tecnici sono effettuati dallo Stato membro o da un organismo pubblico a cui tale compito è affidato dallo Stato oppure da organismi o soggetti designati da tale Stato e sottoposti alla sua supervisione, compresi soggetti privati autorizzati.
3. In conformità dei principi enunciati dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), entro il 20 maggio 2018 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione:
a)
un insieme di informazioni tecniche sui dispositivi di frenatura, lo sterzo, la visibilità, i fari, i catadiottri, i circuiti elettrici, gli assi, i pneumatici, le sospensioni, il telaio, gli elementi fissati al telaio, gli altri equipaggiamenti e l’inquinamento necessarie al controllo tecnico delle componenti da controllare e l’uso dei metodi di controllo raccomandati, a norma dell’allegato I, punto 3; e
b)
le norme dettagliate riguardanti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
I costruttori mettono a disposizione dei centri di controllo e delle autorità competenti pertinenti le informazioni tecniche di cui al primo comma, lettera a), a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole e con modalità non discriminatorie.
La Commissione esamina la fattibilità della creazione di un unico punto di accesso a tali informazioni tecniche.
4. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale disciplini le responsabilità per quanto riguarda la conservazione del veicolo in condizioni conformi e sicure.
Storico versioni
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