Art. 22 · Disposizioni transitorie

Art. 22

Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 apr 2014
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri possono autorizzare l’utilizzo degli impianti e delle apparecchiature di controllo di cui all’ che non sono conformi ai requisiti minimi di cui all’allegato III per effettuare controlli tecnici per un periodo non superiore a cinque anni dopo il 20 maggio 2018. 2.   Gli Stati membri applicano i requisiti stabiliti all’allegato V al più tardi dal 1o gennaio 2023.
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