Art. 20 · Relazioni

Art. 20

Relazioni

In vigore dal 3 apr 2014
Relazioni 1.   Entro il 30 aprile 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sugli effetti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il livello di armonizzazione dei controlli tecnici periodici, l’efficacia delle disposizioni concernenti l’ambito di applicazione, la frequenza dei controlli, il mutuo riconoscimento dei certificati di revisione in caso di reimmatricolazione di veicoli provenienti da un altro Stato membro e i risultati dell’esame relativo alla fattibilità dell’introduzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli, di cui all’. La relazione valuta altresì la necessità o meno di aggiornare gli allegati, segnatamente alla luce dei progressi e delle prassi tecnici. La relazione è trasmessa previa consultazione del comitato di cui all’ ed è corredata, se del caso, di proposte legislative. 2.   Entro il 30 aprile 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, basata su studi indipendenti, in merito all’efficacia dell’inserimento di rimorchi leggeri e veicoli a due o tre ruote nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La relazione esamina l’evoluzione della situazione nel settore della sicurezza stradale nell’Unione e, per ogni sottocategoria di veicoli L, procede alla comparazione dei risultati delle misure per la sicurezza stradale nazionali tenendo in considerazione la distanza media percorsa da detti veicoli. La Commissione valuta in particolare se le norme e i costi del controllo tecnico periodico per ogni categoria di veicolo siano proporzionati agli obiettivi in materia di sicurezza stradale fissati. La relazione è corredata di una valutazione dettagliata che analizza i costi e i benefici nell’Unione, comprese le specificità degli Stati membri. La relazione è resa disponibile almeno sei mesi prima della presentazione di ogni eventuale proposta legislativa, ove appropriata, intesa a inserire nuove categorie nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
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