Art. 17 · Atti delegati

Art. 17

Atti delegati

In vigore dal 3 apr 2014
Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di: — aggiornare unicamente le designazioni delle categorie di veicoli di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1 e 2, se del caso, nell’eventualità di modifiche apportate alle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione di cui all’, paragrafo 1, senza incidere sull’ambito di applicazione e sulla frequenza dei controlli, — aggiornare il punto 3 dell’allegato I per quanto riguarda i metodi nel caso in cui divengano disponibili metodi di controllo più efficaci ed efficienti, senza ampliare l’elenco dei componenti da sottoporre a controllo, — adattare il punto 3 dell’allegato I, a seguito di una valutazione positiva dei costi e dei benefici, in relazione all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, alle ragioni dell’esito negativo e dell’accertamento delle carenze in caso di modifica dei requisiti obbligatori derivanti dalla legislazione dell’Unione riguardante l’omologazione in materia di sicurezza o ambiente.
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