Art. 16 · Piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli

Art. 16

Piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli

In vigore dal 3 apr 2014
Piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli La Commissione esamina la fattibilità, i costi e i vantaggi della creazione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli usufruendo delle soluzioni informatiche esistenti e già attuate in materia di scambi di dati internazionali, in modo da ridurre al minimo i costi ed evitare duplicazioni. Nell’esame la Commissione tiene conto del modo più adeguato di collegare i sistemi nazionali esistenti al fine di agevolare lo scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici e sulle letture del contachilometri tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili per il controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo, i produttori di strumenti di collaudo e i costruttori dei veicoli. La Commissione esamina altresì la fattibilità, i costi e i vantaggi della raccolta e archiviazione dei dati disponibili riguardanti le componenti maggiormente legate alla sicurezza di veicoli coinvolti in incidenti gravi nonché le possibilità per rendere disponibili, in forma anonima, i dati sulla cronistoria di incidenti e le letture del contachilometri agli ispettori, ai titolari dei certificati di immatricolazione e ai ricercatori sugli incidenti.
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