Art. 10 · Attestato di superamento del controllo

Art. 10

Attestato di superamento del controllo

In vigore dal 3 apr 2014
Attestato di superamento del controllo 1.   Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato nel suo territorio fornisce un attestato, ad esempio un autoadesivo, un certificato o qualsiasi altra informazione facilmente accessibile, a ogni veicolo che ha superato il controllo. L’attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo tecnico. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell’attestato prima del 20 maggio 2018. La Commissione informa a sua volta il comitato di cui all’. 2.   Se il veicolo controllato rientra in una categoria di veicoli non soggetti a immatricolazione nello Stato membro in cui è entrato in servizio, detto Stato membro può esigere che l’attestato del controllo superato sia esposto in modo visibile su tale veicolo. 3.   Ai fini della libera circolazione, ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un centro di controllo o dall’autorità competente di un altro Stato membro in conformità al paragrafo 1.
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