Art. 5 · Poteri di confisca

Art. 5

Poteri di confisca

In vigore dal 3 apr 2014
Poteri di confisca 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il concetto di «reato» comprende almeno le seguenti fattispecie: a) corruzione attiva e passiva nel settore privato, ai sensi dell’ della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché corruzione attiva e passiva nella quale sono coinvolti funzionari delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri, ai sensi, rispettivamente, degli della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari; b) reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/841/GAI, almeno nei casi in cui il reato ha prodotto vantaggi economici; c) indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero reclutarlo o trarne profitto o altrimenti sfruttarlo a tali fini, se il minore ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE; la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico, ai sensi dell’, paragrafo 4, di tale direttiva; l’offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico, ai sensi dell’, paragrafo 5, di tale direttiva; la produzione di materiale pedopornografico, ai sensi dell’, paragrafo 6, di tale direttiva; d) interferenza illecita relativamente ai sistemi e interferenza illecita relativamente ai dati, ai sensi, rispettivamente, degli della direttiva 2013/40/UE, se un numero significativo di sistemi di informazione è stato colpito avvalendosi di uno strumento, di cui all’ di tale direttiva, destinato o modificato principalmente a tal fine; la fabbricazione, la vendita, l’approvvigionamento per l’uso, l’importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali degli strumenti utilizzati al fine di commettere un reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità, ai sensi dell’ della suddetta direttiva; e) un reato punibile, ai sensi del pertinente strumento di cui all’ o, se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia, con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni.
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